Per i proprietari e i gestori di affitti brevi e turistici non imprenditoriali arriva un modello standard per comunicare l’avvio dell’attività. L’accordo è stato raggiunto in Conferenza Unificata il 1° ottobre 2026: prevede l’adeguamento della modulistica entro 45 giorni per le Regioni e 60 per i Comuni.
Chi deve utilizzare il nuovo modulo?
Il modello riguarda le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma non imprenditoriale. Il modulo allegato all’accordo individua le persone fisiche che offrono in locazione non più di due unità abitative nella propria disponibilità, ovunque ubicate in Italia.
La disponibilità dell’immobile può derivare da proprietà, usufrutto, locazione, comodato o mandato con rappresentanza. Quando la gestione avviene attraverso un mandato, è prevista l’allegazione della relativa copia: la novità coinvolge quindi anche i gestori che operano per conto del titolare.
Per chi esercita l’attività in forma imprenditoriale resta l’obbligo di presentare la SCIA allo Sportello unico per le attività produttive del Comune competente.
Da quando cambia la modulistica?
L’adeguamento segue i termini fissati dall’accordo per le amministrazioni territoriali. Regioni e Comuni devono recepire il modello e garantirne la massima diffusione, con queste scadenze:
- Regioni: entro 45 giorni, adattando i contenuti informativi alle proprie norme attraverso i campi contrassegnati come variabili.
- Comuni: entro e non oltre 60 giorni, adeguando in ogni caso la modulistica utilizzata.
Le amministrazioni comunali devono adottare e pubblicare sui siti istituzionali i moduli unificati, con gli eventuali adattamenti regionali. Il modello disponibile presso l’amministrazione competente incorpora quindi anche le informazioni richieste dalla disciplina territoriale.
Quali informazioni bisogna comunicare?
La comunicazione raccoglie i dati dell’alloggio, il titolo di disponibilità e le caratteristiche dell’attività. Il modello prevede sia l’apertura sia la variazione di un’attività già avviata ed è destinato al Comune o al SUAP competente per territorio.
Tra i campi figurano indirizzo, dati catastali, CIN assegnato, periodi di offerta, camere e posti letto. Sono previste dichiarazioni sul rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza.
Il testo richiama inoltre gli obblighi relativi alle generalità degli ospiti, all’imposta di soggiorno dove prevista e ai dati sui flussi turistici. Il Comune può verificare i requisiti dichiarati e le condizioni di esercizio.
Quali obblighi restano per CIN e sicurezza?
Restano gli obblighi di identificazione dell’alloggio e di dotazione dei dispositivi di sicurezza. Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio, rispettando gli eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Gli alloggi destinati a locazioni brevi o turistiche devono avere estintori portatili a norma e rilevatori funzionanti di gas combustibili e monossido di carbonio. Gli obblighi riguardano anche le attività non imprenditoriali e quelle già avviate.
L’esonero dai rilevatori riguarda gli immobili senza impianto a gas nei quali è escluso con certezza il rischio di rilascio di gas combustibili o formazione di monossido di carbonio. Rimane la dotazione degli estintori.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o previdenziale.