Gli immobili destinati agli affitti brevi sono monitorabili attraverso BDSR Lens, la funzionalità della Banca dati delle strutture ricettive che localizza gli alloggi e supporta le verifiche sul CIN. Già disponibile ai Comuni dal 2025, da giugno 2026 l’accesso si estende agli operatori accreditati dell’Amministrazione finanziaria e delle Forze di polizia.
Chi è interessato e da quando?
La novità riguarda i proprietari e i gestori di alloggi per affitti brevi o turistici sottoposti a verifiche: da giugno 2026 BDSR Lens è accessibile anche agli operatori accreditati dell’Amministrazione finanziaria e delle Forze di polizia.
Il cruscotto per gli operatori comunali è stato presentato il 20 giugno 2025, con mappe e funzioni dedicate alle verifiche sulle strutture censite.
Il perimetro dei controlli comprende anche le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. La banca dati raccoglie informazioni sull’ubicazione, sulla tipologia dell’alloggio, sulla capacità ricettiva e sul soggetto che esercita l’attività.
Come vengono individuate le possibili irregolarità?
Gli enti autorizzati utilizzano geolocalizzazione, mappe interattive ed elenchi delle strutture per individuare situazioni di potenziale irregolarità e orientare gli accertamenti sul territorio.
Le funzioni disponibili permettono di consultare ed estrarre informazioni su:
- strutture censite nella BDSR prive di CIN;
- strutture con CIN non verificato;
- segnalazioni di strutture mancanti;
- verifiche già effettuate dagli enti competenti.
Il registro consente di annotare gli esiti dei controlli svolti sul territorio e sugli annunci online. Tra le anomalie registrabili figurano un CIN inesistente oppure un codice esistente associato a dati che non corrispondono.
Che cosa significa avere un CIN non verificato?
Un CIN non verificato può essere rilasciato quando un operatore segnala una struttura assente dalla BDSR e trascorrono 30 giorni senza la verifica degli enti competenti.
Questa condizione identifica una pratica che richiede un controllo amministrativo. Lens permette agli operatori autorizzati di visualizzarla e di segnalare all’ufficio competente la necessità di procedere agli accertamenti.
Le strutture segnalate come mancanti non sono sanzionabili durante i 30 giorni previsti per la verifica. Il cruscotto rende visibile anche questa fase della procedura.
Quali obblighi e sanzioni riguardano i proprietari?
I locatori devono ottenere il CIN, esporlo all’esterno dello stabile e indicarlo negli annunci; la sua assenza e la mancata esposizione comportano sanzioni distinte.
Il codice nazionale si aggiunge al codice regionale o provinciale, quando previsto. Per richiederlo occorre completare gli adempimenti amministrativi locali e regionali, quindi accedere alla BDSR con SPID o CIE e confermare i dati dell’immobile.
L’assenza del CIN è punita con una sanzione da 800 a 8.000 euro. La mancata esposizione o indicazione del codice comporta una sanzione da 500 a 5.000 euro per ciascuna struttura o unità immobiliare interessata, oltre all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.
Le sanzioni sono applicabili dal 2 gennaio 2025. Quando l’annuncio è pubblicato tramite un intermediario o una piattaforma, il titolare o locatore è sanzionabile per l’omissione del CIN se l’accertamento, dopo il contraddittorio, rileva il mancato rispetto dell’obbligo di comunicarlo al soggetto incaricato della pubblicazione.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria, fiscale o previdenziale.