Articolo generato con l'intelligenza artificiale dalla Redazione Coinlabs.
Autorizzare un bonifico perché convinti da una truffa non rende automatico il rimborso della banca. Il pagamento personalmente disposto e confermato dal titolare del conto deve normalmente considerarsi autorizzato, anche quando il cliente è stato raggirato. È la distinzione che riguarda chi trasferisce risparmi per falsi investimenti o seguendo richieste di spostare il denaro su un presunto conto protetto.
Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito il principio nella decisione n. 8671 del 23 luglio 2024, come riferisce l’analisi della decisione pubblicata da Diritto del Risparmio. Il chiarimento interessa i titolari di conto in Italia che, sotto l’influenza di un raggiro, dispongono e confermano personalmente il trasferimento.
Perché il raggiro non rende il bonifico non autorizzato?
Il punto è la distinzione tra il consenso al pagamento e l’inganno che ha spinto il cliente a pagare. Se il titolare dispone e conferma personalmente il bonifico, l’operazione deve normalmente considerarsi autorizzata. Il fatto che alla base della scelta ci sia una truffa non modifica automaticamente questa qualificazione.
Nei falsi investimenti, il raggiro può quindi convincere la vittima a trasferire denaro senza che il pagamento diventi, per questo solo motivo, un’operazione non autorizzata. Lo stesso problema si pone quando l’interlocutore, apparentemente affidabile, presenta il trasferimento verso un presunto conto protetto come una richiesta da seguire.
Per il cliente, essere stato ingannato e avere autorizzato il pagamento possono dunque essere due circostanze presenti insieme. È questo il nodo da tenere presente quando si valuta la responsabilità dell’intermediario: il raggiro subito, da solo, non comporta il rimborso automatico del bonifico.
Quando può rispondere la banca del danno?
La possibilità di ottenere un risarcimento resta legata alla condotta dell’intermediario. Il danno può essere risarcito ai sensi dell’art. 1218 c.c. qualora sia provata la negligenza nell’adempimento di autonomi obblighi contrattuali. Occorre quindi distinguere la truffa subita dal cliente dall’eventuale inadempimento della banca.
Il principio non attribuisce all’intermediario una responsabilità automatica per ogni trasferimento disposto sotto l’influenza di un inganno. La prova della negligenza riguarda gli obblighi contrattuali della banca: non coincide con la sola constatazione che il cliente abbia perso denaro a causa del raggiro.
La banca, inoltre, non è tenuta a verificare la convenienza dell’investimento sottostante. Anche questo limite conta nei falsi investimenti: l’autorizzazione del bonifico e la valutazione dell’investimento sono aspetti distinti, e la responsabilità dell’intermediario non discende automaticamente dalla truffa.
Quali richieste e aspettative bisogna evitare?
Il bersaglio del raggiro è il titolare del conto, indotto a disporre personalmente il trasferimento dei propri risparmi. Le cautele riguardano sia la richiesta ricevuta sia l’aspettativa di recuperare il denaro dopo aver confermato il pagamento:
- Non trasferire risparmi su un presunto conto protetto seguendo le richieste di un interlocutore solo apparentemente affidabile.
- Non ignorare gli avvisi della banca su possibili frodi.
- Non considerare automatico il rimborso di un bonifico autorizzato, anche quando il trasferimento nasce da un raggiro.