Per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027, imprese e professionisti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono accettare la proposta del Fisco entro il 2 novembre 2026. L’accordo definisce il reddito per le annualità interessate e richiede il rispetto delle condizioni di accesso e l’assenza di cause di esclusione.
Entro quando si può aderire?
Il termine per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2 novembre 2026. La scadenza legislativa del 31 ottobre cade di sabato.
Per chi ha un esercizio diverso dall’anno solare, l’adesione scade l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Il concordato si basa su una proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i dati dichiarati e le informazioni disponibili all’amministrazione finanziaria.
Chi può accettare la proposta?
Possono accedere gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli ISA e rispettano i requisiti sui debiti tributari e contributivi.
Rilevano i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. È consentito l’accesso se, entro il termine di adesione, il debito residuo viene portato sotto 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni; restano esclusi dal conteggio i debiti sospesi o rateizzati finché rimangono validi i relativi benefici.
Il rinnovo richiede una nuova proposta e la permanenza dei requisiti, insieme all’assenza delle cause di esclusione.
Quali condizioni impediscono l’accesso?
Basta una delle cause di esclusione previste dalla disciplina per impedire l’accesso. Tra queste rientrano:
- l’omessa dichiarazione dei redditi, quando obbligatoria, in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti;
- le condanne per i reati tributari, societari e di riciclaggio individuati dalla legge, commessi nei tre periodi precedenti;
- redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40% del reddito d’impresa o professionale nel periodo precedente;
- l’adesione al regime forfetario nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato.
Ulteriori esclusioni riguardano determinate operazioni societarie e modifiche della compagine sociale. Per professionisti e strutture partecipate che applicano il medesimo ISA operano inoltre condizioni di adesione coordinata. Dal biennio 2026-2027, l’accettazione senza requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.
Che cosa comporta l’accettazione?
L’accettazione impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi interessati, per i soggetti tenuti a quest’ultima imposta.
Durante il concordato restano gli obblighi contabili e dichiarativi ordinari e la comunicazione dei dati attraverso i modelli ISA. L’IVA continua a essere applicata secondo le regole ordinarie.
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