La scelta riguarda la destinazione del TFR futuro: lasciarlo nel regime aziendale, con rivalutazione prevista dalla legge, oppure conferirlo alla previdenza complementare, dove viene investito. Cambiano tassazione e anticipazioni. Dal 1° luglio 2026, per le prime assunzioni interessate, l’adesione al fondo è automatica salvo diversa scelta entro 60 giorni.
Quale TFR riguarda la scelta e dove finiscono le somme?
La scelta riguarda il TFR maturando, cioè quello che si forma durante il rapporto di lavoro dopo la decorrenza del conferimento. Il trattamento di fine rapporto è una componente della retribuzione che, nel regime aziendale, viene liquidata alla cessazione del rapporto.
Il TFR mantenuto nel regime aziendale viene versato al Fondo di Tesoreria INPS quando il datore di lavoro è soggetto al relativo obbligo. Anche in questo caso resta soggetto alla disciplina del TFR; il Fondo di Tesoreria svolge una funzione distinta dalla previdenza complementare.
Con il conferimento a un fondo pensione, le quote alimentano invece una posizione individuale destinata alla pensione complementare. Il valore delle somme conferite dipende dai risultati degli investimenti del comparto, oltre che dai costi applicati.
Come si rivaluta il TFR lasciato in azienda?
Il TFR accantonato si rivaluta con una componente fissa e una collegata all’inflazione. Il tasso comprende l’1,5% fisso e il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al dicembre precedente.
La rivalutazione riguarda il capitale già accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno. Si applica anche al TFR presso il Fondo di Tesoreria, alla fine dell’anno oppure alla cessazione del rapporto.
Esempio numerico: con un’inflazione ipotetica del 2%, il tasso di rivalutazione del TFR è del 3%. L’esempio illustra la formula e non rappresenta il coefficiente effettivo del 2026.
Cosa succede se non comunico la scelta?
Il silenzio produce effetti diversi in base alla data di assunzione e alla precedente posizione previdenziale del lavoratore. Dal 1° luglio 2026 si applica il nuovo meccanismo di adesione automatica; per gli assunti entro il 30 giugno 2026 resta la disciplina precedente, con sei mesi per esprimersi.
Alla prima assunzione nel settore privato, dal 1° luglio 2026, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni, mantenendo il TFR nel regime aziendale oppure destinandolo a un’altra forma pensionistica. Sono esclusi i lavoratori domestici; i dipendenti pubblici seguono una disciplina distinta.
L’adesione automatica comporta il conferimento dell’intero TFR e dei contributi del datore e del lavoratore previsti dagli accordi collettivi, con le eccezioni applicabili. Se manca un accordo di riferimento, alla forma residuale viene conferito il solo TFR.
I versamenti iniziano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione. L’automatismo non si applica ai contratti a termine inferiori a 60 giorni e non produce effetti se il rapporto cessa prima della scadenza del periodo.
Quale modulo si compila e come si consegna?
Per le nuove assunzioni successive al 30 giugno 2026 si utilizza il modulo TFR3. Il modello è stato istituito con decreto interministeriale del 4 settembre 2026; il TFR2 appartiene alla modulistica della disciplina precedente.
La procedura comprende questi passaggi:
- Il datore consegna l’informativa sugli accordi collettivi applicabili, sul fondo destinatario dell’adesione automatica e sulle alternative disponibili.
- Il lavoratore dichiara se si tratta della prima assunzione oppure di un’assunzione successiva e comunica le precedenti scelte previdenziali.
- Nel modulo viene indicata la destinazione del TFR, utilizzando le opzioni consentite dalla propria situazione.
- Se viene individuata una diversa forma pensionistica, il lavoratore perfeziona anche l’adesione secondo le modalità previste da quella forma.
- La dichiarazione viene comunicata al datore entro il termine applicabile; il datore la conserva e ne rilascia copia al lavoratore.
Come viene tassato il TFR nei due casi?
Nel regime aziendale si distinguono la tassazione della rivalutazione e quella della liquidazione; nella previdenza complementare si distinguono rendimenti e prestazioni.
| Voce | TFR nel regime aziendale | TFR nella previdenza complementare |
|---|---|---|
| Rivalutazione o rendimenti | Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione | 20% sui rendimenti, con tassazione al 12,5% della quota derivante da titoli di Stato ed equiparati |
| Pagamento finale | Tassazione separata, con aliquota legata alla situazione fiscale del lavoratore | Per la prestazione pensionistica ordinaria in capitale, sulla parte imponibile maturata dal 1° gennaio 2007: dal 15% al 9% |
Per il TFR soggetto a tassazione separata, la liquidazione fiscale definitiva considera l’aliquota media dei cinque anni precedenti quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Le rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva sono escluse dalla relativa base imponibile.
Nel fondo pensione, per il regime applicabile alle quote maturate dal 1° gennaio 2007, l’aliquota della prestazione ordinaria diminuisce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino al minimo del 9%. Esempio numerico: con 35 anni di partecipazione l’aliquota raggiunge il 9%.
La base imponibile della prestazione esclude i rendimenti già tassati e i contributi non dedotti comunicati al fondo. Le quote maturate prima del 2007 seguono regimi fiscali differenti.
Quando si può chiedere un’anticipazione?
L’anticipazione è possibile in entrambi i regimi, con causali, anzianità e limiti diversi. Nel regime aziendale, la disciplina ordinaria consente di chiedere fino al 70% del TFR dopo almeno otto anni presso lo stesso datore, per spese sanitarie straordinarie riconosciute dalle strutture pubbliche competenti o acquisto della prima casa per sé o per i figli.
Di regola l’anticipazione aziendale è concessa una sola volta durante il rapporto, entro i limiti annui del 10% degli aventi diritto e del 4% dei dipendenti. Contratti collettivi e patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore; si applica la tassazione separata.
Nel fondo pensione le principali anticipazioni prevedono questi requisiti:
- Spese sanitarie: fino al 75% in qualsiasi momento, per gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge o ai figli, con terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti.
- Prima casa: fino al 75% dopo otto anni di partecipazione, per acquisto o ristrutturazione per sé o per i figli.
- Ulteriori esigenze: fino al 30% dopo otto anni di partecipazione.
Per le quote dal 2007, le anticipazioni sanitarie sono tassate dal 15% al 9%; quelle per casa e ulteriori esigenze al 23%. Nel fondo sono ammesse più richieste, entro il limite complessivo previsto, e le somme anticipate riducono la posizione individuale.
Domande frequenti
Posso passare dal TFR in azienda al fondo pensione?
Se cambio lavoro posso riportare il TFR in azienda?
Se resta attiva una posizione alimentata da TFR, la nuova scelta riguarda il fondo destinatario. Se la precedente posizione è stata interamente riscattata, l’adesione automatica prevista per le riassunzioni non si applica.
Devo rifare la scelta perché sono cambiate le regole?
Informazioni tratte da fonti ufficiali alla data dell'articolo. Per la tua situazione verifica sul sito dell'ente o con un professionista abilitato (CAF, patronato, commercialista).