La Corte costituzionale amplia le indennità per licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015: i massimali raggiungono 10 o 14 mensilità in base all’anzianità. La sentenza è stata depositata il 22 ottobre 2026; l’efficacia della decisione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quali lavoratori sono interessati?
La novità riguarda i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 ai quali si applica la tutela prevista dall’articolo 8 della legge 604/1966, quando viene accertato un licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.
Il cambiamento interessa anche i datori con un organico complessivo fino a quindici dipendenti: viene eliminato il requisito dimensionale che impediva di applicare le maggiorazioni per anzianità nelle imprese più piccole.
Per i licenziamenti discriminatori, orali o nulli per altre cause resta prevista la tutela reintegratoria piena, indipendentemente dalle dimensioni del datore di lavoro. Queste situazioni seguono una disciplina distinta da quella dell’indennità oggetto della decisione.
Quanto spetta per il licenziamento illegittimo?
L’indennità può arrivare a 10 mensilità con anzianità superiore a dieci anni e a 14 mensilità con anzianità superiore a venti anni, anche presso i datori più piccoli.
La disciplina conserva l’intervallo ordinario da 2,5 a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e l’alternativa tra riassunzione entro tre giorni e risarcimento. Le maggiorazioni consentono al giudice di superare il massimo ordinario quando ricorrono i requisiti di anzianità.
L’importo massimo non viene riconosciuto automaticamente. La quantificazione considera il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio, il comportamento e le condizioni delle parti: la durata del rapporto concorre quindi alla valutazione del caso concreto insieme agli altri criteri previsti dalla legge.
Da quando produce effetti la decisione?
La disposizione dichiarata incostituzionale perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale.
Il deposito della sentenza 174/2026 risale al 22 ottobre 2026. La decorrenza giuridica segue la regola della pubblicazione: la data del deposito identifica un passaggio distinto.
La Corte ha dichiarato illegittima la parte dell’articolo 8 che subordinava le maggiorazioni all’occupazione di più di quindici lavoratori. La pronuncia ha portata generale e definitiva e amplia lo spazio entro cui il giudice determina il risarcimento.
Come si fa valere il diritto all’indennità?
Il lavoratore deve contestare il licenziamento rispettando i termini di impugnazione e quelli per il successivo ricorso o tentativo di conciliazione.
La procedura per impugnare il licenziamento individuale prevede queste scadenze:
- Entro 60 giorni dalla comunicazione: impugnazione con un atto scritto, a pena di decadenza.
- Entro i successivi 180 giorni: deposito del ricorso presso il Tribunale del lavoro competente oppure comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato, altrimenti l’impugnazione diventa inefficace.
Il riconoscimento dell’indennità dipende dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento e dal regime di tutela applicabile al rapporto.
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