Dal 31 ottobre 2026 gli aderenti alle forme pensionistiche a contribuzione definita che hanno maturato i requisiti possono chiedere il montante a rate per almeno cinque anni. L’erogazione frazionata prevede importi variabili con la gestione del comparto e una tassazione base del 20%, superiore a quella della rendita vitalizia.
Chi può chiedere il fondo pensione a rate?
La possibilità riguarda gli aderenti alle forme a contribuzione definita ai quali si applica il decreto legislativo sulla previdenza complementare. Per accedere alla prestazione occorre aver maturato:
- i requisiti pensionistici del regime obbligatorio di appartenenza;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Sono esclusi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria loro dedicati, per i quali continua ad applicarsi la precedente disciplina. Il cambiamento interessa quindi chi possiede i requisiti e si prepara a richiedere la prestazione pensionistica complementare.
Come si calcola l’importo delle rate?
Ogni rata si calcola dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da pagare. L’importo varia con i risultati finanziari della gestione, mentre il capitale residuo rimane investito nel comparto scelto dall’aderente o individuato dal fondo in assenza di indicazioni.
L’aderente stabilisce la durata, rispettando il minimo di cinque anni. La periodicità dipende dalle opzioni del fondo, con intervalli compresi tra un mese e un anno; il fondo può prevedere un importo minimo per le singole rate.
Quanto si paga di tasse?
L’erogazione frazionata è soggetta a una ritenuta base del 20% sulla parte imponibile, con riduzioni legate all’anzianità di partecipazione. L’aliquota diminuisce di 0,25 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo, fino a una riduzione massima di cinque punti e a un’aliquota minima del 15% dopo 35 anni.
La rendita vitalizia, la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili hanno invece un’aliquota del 15%, riducibile fino al 9%. Restano esclusi dall’imponibile i rendimenti già tassati e i contributi non dedotti; per il montante maturato prima del 2007 rimane il relativo regime fiscale.
Da quando si può presentare la richiesta?
La richiesta di erogazione frazionata è ammessa dal 31 ottobre 2026. Nella domanda vanno indicati durata, periodicità e soggetti che possono riscattare il residuo in caso di decesso.
Il periodo transitorio per l’adeguamento dei fondi termina entro il 31 dicembre 2026. Durante questa fase i fondi devono acquisire le richieste, ma possono liquidare ed erogare le prestazioni dopo aver adeguato sistemi e procedure: la decorrenza della nuova opzione non comporta quindi il pagamento immediato delle rate.
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