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Tasse sulle criptovalute nel 2026: aliquota e calcolo

Aliquota, soglie, calcolo di plusvalenze e minusvalenze cripto nel 2026 e differenze tra regime dichiarativo e amministrato.

Redazione Coinlabs Redazione Coinlabs Redazione Coinlabs
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Tasse sulle criptovalute nel 2026: aliquota e calcolo

Nel 2026 le plusvalenze da criptovalute sono tassate ordinariamente al 33%, senza la precedente franchigia di 2.000 euro. Il calcolo parte dalla differenza tra corrispettivo e costo documentato, considerando le minusvalenze ammesse. Per determinati token di moneta elettronica denominati in euro resta il 26%.

Le regole descritte riguardano le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività fuori dall’attività d’impresa o professionale. Il regime dichiarativo e quello amministrato stabiliscono chi calcola e versa l’imposta.

Qual è l’aliquota sulle criptovalute nel 2026?

L’aliquota ordinaria sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 è del 33%. Si tratta di un’imposta sostitutiva: la percentuale si applica alla base imponibile determinata con le regole fiscali.

Dal 1° gennaio 2026 resta il 26% per i redditi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro che rispettano i requisiti previsti dalla legge.

Redditi da cripto-attivitàAliquota nel 2026Condizioni
Plusvalenze e altri proventi soggetti alla disciplina ordinaria33%Realizzati dal 1° gennaio 2026
Redditi da token di moneta elettronica denominati in euro26%Token con i requisiti fiscali previsti dalla legge

Per l’aliquota del 26%, il valore del token deve essere stabilmente ancorato all’euro e i fondi di riserva devono essere detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. La denominazione commerciale del token, da sola, non dimostra questi requisiti.

Esiste ancora la soglia di 2.000 euro?

Nel 2026 non esiste la precedente franchigia di 2.000 euro, eliminata dal 1° gennaio 2025. Le plusvalenze concorrono quindi alla base imponibile senza quel limite minimo.

La modifica riguarda anche la soglia prevista per il riporto dell’eccedenza delle minusvalenze. Per le perdite realizzate con la disciplina attuale, il riporto non richiede il superamento di 2.000 euro.

Per i redditi del 2024, plusvalenze e altri proventi complessivi di 2.500 euro determinavano una base imponibile di 500 euro dopo la franchigia. Nel 2026, una plusvalenza netta già determinata di 2.500 euro, senza ulteriori minusvalenze utilizzabili, concorre integralmente all’imponibile: si applica l’aliquota pertinente all’intero importo.

Quando si realizza una plusvalenza tassabile?

Una plusvalenza fiscalmente rilevante può derivare dal rimborso, dalla vendita o da una permuta imponibile di cripto-attività. La semplice crescita del valore delle criptovalute ancora detenute non costituisce una plusvalenza realizzata nel regime dichiarativo o amministrato.

La conversione in euro mediante vendita richiede il confronto tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto. Anche una permuta può richiedere questo calcolo, utilizzando il valore normale delle cripto-attività scambiate.

La permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni è esclusa dalle operazioni fiscalmente rilevanti. L’esclusione dipende dalle caratteristiche delle attività coinvolte: il fatto che entrambe siano token non basta a stabilire il trattamento fiscale.

La mera conversione tra euro e token di moneta elettronica in euro con i requisiti di legge, così come il rimborso in euro del loro valore nominale, non realizza plusvalenze o minusvalenze.

Come si calcola la plusvalenza sulle criptovalute?

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale della permuta imponibile, e il costo o valore di acquisto. Una differenza negativa costituisce una minusvalenza.

Formula: risultato dell’operazione = corrispettivo o valore normale − costo fiscalmente riconosciuto.

  1. Ricostruire acquisti, vendite, rimborsi e permute, conservando date, quantità e documenti delle operazioni.
  2. Individuare le operazioni fiscalmente rilevanti e il relativo corrispettivo o valore normale espresso in euro.
  3. Associare alla quantità ceduta il costo fiscalmente riconosciuto, sostenuto da documentazione certa e precisa.
  4. Determinare la differenza per ciascuna operazione e sommare le plusvalenze con le relative minusvalenze secondo il regime applicabile.
  5. Considerare le eventuali minusvalenze pregresse ancora utilizzabili e applicare all’imponibile l’aliquota prevista per la categoria di reddito.

Se il costo di acquisto non è documentato con elementi certi e precisi, il costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Per una vendita, questo comporta che il corrispettivo concorra interamente al risultato fiscale dell’operazione.

Per le cripto-attività ricevute in donazione rileva il costo sostenuto dal donante; per quelle ricevute per successione rileva il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Un valore di acquisto validamente rideterminato segue le condizioni specifiche della relativa disciplina.

I proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono tassati senza deduzioni. Il loro trattamento richiede quindi una distinzione rispetto alla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto.

Come funzionano le minusvalenze e la compensazione?

Le minusvalenze da cripto-attività riducono le relative plusvalenze e l’eccedenza può essere riportata nei periodi successivi, fino al quarto. Nel dichiarativo, il riporto richiede l’indicazione della perdita nella dichiarazione relativa al periodo in cui è stata realizzata.

Una minusvalenza residua già determinata di 2.500 euro, realizzata nel 2026 e rimasta inutilizzata, è riportabile integralmente alle condizioni previste. La perdita riduce future plusvalenze ammesse alla compensazione; il suo importo non costituisce un rimborso automatico d’imposta.

La compensazione prevista per le cripto-attività riguarda le plusvalenze della stessa categoria fiscale. I proventi da detenzione restano soggetti alla regola della tassazione senza deduzioni.

Che differenza c’è tra dichiarativo e amministrato?

Nel dichiarativo il contribuente determina e dichiara i redditi e versa l’imposta; nell’amministrato il soggetto abilitato applica e versa l’imposta sulle operazioni comprese nel rapporto per il quale è stata esercitata l’opzione.

AspettoRegime dichiarativoRegime amministrato
Calcolo e versamentoA carico del contribuenteA carico del soggetto abilitato
Applicazione dell’impostaIn sede di dichiarazioneSulle operazioni fiscalmente rilevanti del rapporto
MinusvalenzeCompensazione nel periodo e riporto dell’eccedenzaCompensazione con operazioni successive nello stesso rapporto
Documenti sul costoConservati dal contribuenteForniti al soggetto che applica l’imposta

Nell’amministrato, per acquisti di cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, si utilizza il costo medio ponderato; le minusvalenze compensano operazioni successive e possono essere certificate alla chiusura del rapporto o alla revoca dell’opzione.

Nel dichiarativo, il codice tributo per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze cripto è 1715. L’esempio di compilazione con un’imposta già determinata di 6.000 euro mostra tale importo nella sezione Erario: rappresenta un versamento, senza definire il guadagno da cui deriva.

Domande frequenti

Se detengo criptovalute senza venderle, pago sulle plusvalenze?

La semplice detenzione, senza realizzi o proventi, non genera una plusvalenza tassabile nei regimi dichiarativo e amministrato. Restano distinti gli obblighi di monitoraggio e le imposte collegate al possesso.

La dichiarazione presentata nel 2026 usa sempre il 33%?

No. Le istruzioni del modello 730/2026 prevedono il 26% per i redditi cripto riferiti al 2025. Il 33% ordinario riguarda i redditi realizzati dal 1° gennaio 2026.

Il regime amministrato si applica automaticamente?

No. Richiede l’esercizio dell’opzione e l’intervento di un soggetto abilitato nei rapporti previsti dalla legge. La presenza di un conto o di un servizio di custodia, da sola, non dimostra l’applicazione del regime.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria né un invito a investire.

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