Le minusvalenze crypto si compensano con le plusvalenze da cripto-attività. L’eccedenza può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi; nel regime dichiarativo deve risultare nella dichiarazione dell’anno di realizzo. Dal 2025 non si applica più la soglia di 2.000 euro. Servono prove del costo d’acquisto e delle operazioni.
Quando una perdita crypto diventa una minusvalenza fiscale?
Una perdita diventa una minusvalenza fiscale quando deriva da un’operazione fiscalmente rilevante e il corrispettivo, o il valore normale della permuta, è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. Il semplice calo della quotazione di una cripto-attività ancora posseduta non realizza una minusvalenza nel regime dichiarativo.
La disciplina riguarda i redditi da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività; la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni è fiscalmente irrilevante. Uno scambio richiede quindi la verifica delle caratteristiche e delle funzioni delle attività coinvolte.
Per ricostruire una minusvalenza servono sia l’operazione di realizzo sia il costo attribuibile alle attività cedute. Il saldo complessivo del patrimonio crypto, da solo, non dimostra il risultato fiscale delle singole operazioni.
Con quali redditi si possono compensare le minusvalenze crypto?
Nel regime dichiarativo le minusvalenze da cripto-attività si compensano con le relative plusvalenze appartenenti alla categoria dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR. Le perdite crypto non riducono lo stipendio, la pensione o le plusvalenze di azioni e obbligazioni appartenenti alle altre categorie fiscali.
Le plusvalenze crypto vengono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, mentre i proventi derivanti dalla detenzione sono tassati senza deduzioni. La qualificazione del reddito determina quindi se la compensazione è ammessa.
La minusvalenza riportabile rappresenta una perdita da dedurre da plusvalenze ammesse. Non costituisce, da sola, un credito d’imposta utilizzabile nel modello F24 o una somma rimborsabile.
Per quanti anni si possono riportare le minusvalenze crypto?
L’eccedenza delle minusvalenze sulle plusvalenze può essere utilizzata nei quattro periodi d’imposta successivi a quello del realizzo. La compensazione con le plusvalenze dell’anno avviene prima di determinare l’eccedenza riportabile.
Nel regime dichiarativo il riporto richiede l’indicazione della perdita nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata realizzata. Il termine dipende dall’anno di origine della perdita.
L’assenza di plusvalenze negli anni successivi non sospende il termine. Anche un utilizzo parziale lascia al residuo la scadenza originaria: ogni perdita mantiene il proprio anno di formazione, che deve restare identificabile nei prospetti di riporto.
Quali soglie e aliquote si applicano nel 2026?
Nel 2026 il riporto delle minusvalenze crypto non richiede il superamento di una soglia minima e l’aliquota ordinaria sui redditi crypto è il 33%. La soglia di 2.000 euro è stata eliminata dal 1° gennaio 2025; l’aliquota ordinaria del 33% si applica ai redditi realizzati dal 1° gennaio 2026.
| Periodo o fattispecie | Aliquota | Riporto delle minusvalenze |
|---|---|---|
| Redditi crypto del 2025 | 26% | Senza soglia minima |
| Redditi crypto dal 2026: disciplina ordinaria | 33% | Senza soglia minima |
| Dal 2026: token di moneta elettronica in euro con i requisiti di legge | 26% | Restano le condizioni previste per le minusvalenze crypto |
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota del 26% riguarda i token stabilmente ancorati all’euro, con riserve integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. La mera conversione tra euro e questi token, e il rimborso in euro del valore nominale, non realizzano plusvalenze o minusvalenze.
Per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2024, il riporto richiedeva un’eccedenza superiore a 2.000 euro. L’eliminazione successiva della soglia non modifica le condizioni applicabili all’anno di formazione della perdita.
L’utilizzo del valore rideterminato delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025 non consente di realizzare minusvalenze utilizzabili in compensazione. Questo vincolo riguarda la determinazione del costo fiscale.
Come si indicano le minusvalenze nella dichiarazione?
Nel regime dichiarativo le minusvalenze si indicano nella parte della dichiarazione dedicata alle cripto-attività e negli appositi prospetti delle perdite residue. Il modello 730/2026 comprende nel quadro T la sezione relativa alle cripto-attività e quella delle minusvalenze non compensate; il modello Redditi PF comprende il quadro RT.
- Ricostruire le operazioni fiscalmente rilevanti del periodo, collegando corrispettivi e costi documentati.
- Determinare il risultato delle plusvalenze e minusvalenze crypto realizzate nell’anno.
- Verificare le perdite pregresse utilizzabili, il loro anno di origine e l’importo già compensato.
- Indicare l’eccedenza residua nel prospetto di riporto e conservare la dichiarazione con la ricevuta di presentazione.
Le dichiarazioni 2026 riportano i redditi del 2025, per i quali l’aliquota crypto è il 26%. L’aliquota ordinaria del 33% riguarda invece i redditi realizzati dal 2026.
Nel regime amministrato l’intermediario computa le perdite nelle successive operazioni del rapporto; alla chiusura del rapporto o alla revoca dell’opzione rilascia una certificazione delle minusvalenze residue. Il trasferimento della perdita conserva il limite temporale originario e richiede il rispetto delle condizioni di deduzione.
Quali documenti bisogna conservare?
Bisogna conservare gli elementi che dimostrano il costo fiscale, il realizzo della perdita e il suo utilizzo nelle dichiarazioni. Il costo o valore d’acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi; in mancanza, il costo fiscale è pari a zero.
La documentazione utile alla ricostruzione comprende:
- Registrazioni degli acquisti e delle cessioni, con date, quantità, corrispettivi e attività coinvolte.
- Estratti dei movimenti e prove dei pagamenti collegabili agli acquisti.
- Registrazioni delle permute e documentazione del valore normale utilizzato.
- Prospetti con anno di origine, utilizzi e residuo delle minusvalenze.
- Dichiarazioni presentate, ricevute di trasmissione ed eventuali certificazioni degli intermediari.
I documenti devono permettere di collegare la perdita dichiarata alle operazioni e al relativo costo. Un riepilogo privo dei dati sottostanti potrebbe non dimostrare gli elementi richiesti.
La dichiarazione sottoscritta e i documenti rilasciati dall’incaricato della sua predisposizione si conservano per il periodo previsto per l’accertamento. La documentazione della perdita serve anche a verificare le dichiarazioni nelle quali viene utilizzata.
Domande frequenti
Posso riportare una perdita inferiore a 2.000 euro?
Sì, per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025 il limite è stato eliminato. Restano le condizioni di dichiarazione e documentazione.
Se non realizzo plusvalenze, la scadenza si allunga?
No. Il termine resta fissato al quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo della perdita.
La certificazione dell’intermediario rinnova i quattro anni?
No. La certificazione documenta la perdita residua; il termine continua a decorrere dall’anno in cui è stata realizzata.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria né un invito a investire.