Il congedo per tumori e malattie gravi può essere coperto ai fini pensionistici con il riscatto o la prosecuzione volontaria. La circolare INPS 108 del 22 ottobre 2026 chiarisce le regole per i dipendenti pubblici e privati: sono interessati i periodi fruiti dal 9 agosto 2025.
Chi ne ha diritto?
La tutela riguarda i dipendenti pubblici e privati con malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un’invalidità almeno del 74%. Il congedo previsto dalla legge 106/2025 dura fino a 24 mesi, anche frazionati.
Durante l’assenza il lavoratore conserva il posto, senza diritto alla retribuzione, e non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il periodo non viene computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Per accedere al congedo occorre avere esaurito gli altri periodi di assenza giustificata spettanti, retribuiti o non retribuiti. Resta possibile il godimento contemporaneo di altri benefici economici o giuridici.
La malattia deve essere certificata dal medico di medicina generale oppure dallo specialista che ha in cura il lavoratore, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Restano salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi o dalla disciplina del rapporto di lavoro.
Quali periodi si possono riscattare?
Sono riscattabili i congedi dal 9 agosto 2025, entro 24 mesi complessivi nella vita lavorativa. I periodi devono essere privi di altra copertura contributiva, anche presso altre forme di previdenza obbligatoria.
L’anzianità riscattata conta per il diritto alla pensione e per il suo importo.
Quanto costa coprire il congedo?
Il costo del riscatto dipende dalla retribuzione e dall’aliquota della gestione previdenziale alla data della domanda. Il calcolo a percentuale considera la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti e la durata da riscattare.
L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo sostiene. La prosecuzione volontaria costituisce l’alternativa ammessa per coprire il congedo.
Come si presenta la domanda?
La domanda di riscatto all’INPS si presenta esclusivamente per via telematica. I canali disponibili sono:
- Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa, con identità digitale;
- patronati e intermediari dell’Istituto;
- Contact Center INPS.
Occorre documentare la concessione e la fruizione del congedo. In assenza del provvedimento, è acquisibile una dichiarazione del datore di lavoro, sostenuta dalla documentazione sanitaria e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio.
Può fare domanda anche chi ha cessato il servizio o è già pensionato, rispettando gli eventuali termini della gestione interessata.
Informazioni tratte da fonti ufficiali alla data dell'articolo. Per la tua situazione verifica sul sito dell'ente o con un professionista abilitato (CAF, patronato, commercialista).